Anno scolastico 2009/2010
Per scaricare lo schema del regolamento qui
SEZIONE I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 1
COMPOSIZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo.
2. Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio.
5. Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
ART. 2
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'ari. 11 del D.L.vo n. 297/94 è convocato dal Dirigente Scolastico:
a. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 440 del D.L.vo n. 297/94;
c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
ART. 3
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
1. Il Consiglio di Circolo è costituito da 8 rappresentanti degli insegnanti, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e delle alunne, 2 rappresentanti del personale A.T.A., e dal Dirigente Scolastico prò-tempore.
2. Il Consiglio di Circolo delibera il programma annuale e il conto consuntivo; delibera in ordine all'attività negoziale prevista dal Regolamento della gestione amministrativo contabile della scuola (D.l. 44 del 2001).
3. Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli d'Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nelle seguenti materie:
a. adozione del regolamento di circolo che dovrà tra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni e delle alunne durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola; per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per il funzionamento della biblioteca, per la concessione dei locali scolastici;
b. adozione del Piano dell'Offerta Formativa;
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d. criteri per la programmazione e l'attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
e.promozione di contatti, convenzioni, con altre scuole o enti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f. partecipazione del circolo ad attività culturali, sportive, e ricreative di particolare interesse educativo;
g. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo.
4. Il Consiglio di Circolo indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo del circolo.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.
ART. 4
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
1. La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio di Circolo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Circolo. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Circolo.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio di Circolo può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano d'età.
5. Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal successivo art.9.
6. Il Presidente del Consiglio di Circolo è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Circolo su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Circolo, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio di Circolo può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il Consiglio di Circolo, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Circolo possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro portavoce, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico verbale a cura del coordinatore.
13. Le sedute del Consiglio di Circolo, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche, nel senso che possono assistervi, senza diritto di parola e di voto, tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'istituto e tutto i personale docente e ATA in servizio.
14. Non è ammesso il pubblico quando si discute in merito all'operato di singole persone, a meno che gli interessati non lo richiedano.
15. La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere scritta e motivata.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
19. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere viene considerato decaduto.
ART. 5
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva è composta da un insegnante, 2 rappresentanti dei genitori degli alunni e delle alunne, un rappresentante del personale ATA. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa.
2. La Giunta Esecutiva propone il Programma Annuale con la relativa relazione e predisposti dal Dirigente Scolastico al collegio dei revisori dei conti, per il parere di regolarità contabile e per la successiva delibera del Consiglio di Circolo. Parimenti la Giunta Esecutiva propone il conto consuntivo. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Circolo.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. La Giunta Esecutiva è convocata da Dirigente Scolastico di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio; in casi di urgenza almeno due giorni prima.
ART. 6
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
1. Il Consiglio di Circolo nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA (assistenti tecnici amministrativi), due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
ART. 7
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
1. Il Consiglio d'Interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e, per ciascuna delle classi interessate, da un rappresentante eletto dai genitori delle alunne e degli alunni iscritti.
2. I Consigli d'Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di:
a. formulare al Collegio dei Docenti proposte relative all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione;
b. di esprimere un parere sui libri di testo da adottare e sui viaggi d'istruzione;
c. di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico al docente indicato dal Consiglio di Intercesse (solo docenti).
ART. 8
NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
1. Il Consiglio di Intercesse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve esprimersi, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Intercesse si insedia entro il 31 Ottobre di ciascun anno scolastico e si riunisce bimestralmente.
SEZIONE II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 9
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. L'iniziativa della convocazione di ogni Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno due giorni nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo di ogni scuola del circolo. Alla convocazione possono essere allegate le bozze dei documenti in approvazione e/o sottoposti a modifica, (anche in forma parziale se si tratta di documenti molto lunghi, ad es. il programma annuale), che comunque, devono poter essere consultati presso gli Uffici di Segreteria.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
ART. 10
VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
ART. 11
DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Circolo che devono essere adottate su proposta della Giunta esecutiva.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.
ART. 12
MOZIONE D'ORDINE
1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.
ART. 13
DIRITTO D'INTERVENTO
1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
ART. 14
DICHIARAZIONE DI VOTO
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore oppure contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
ART. 15
VOTAZIONI
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
5. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti (voti validamente espressi).
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
ART. 16
PROPOSTE PER RISOLVERE PROBLEMI
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art.12.
ART. 17
VERBALE
1. Nella prima parte del verbale si da conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si da conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. In calce ad ogni pagina del verbale devono essere indicati: il numero progressivo del verbale, il numero di pagina, il totale delle pagine e la denominazione del Circolo o del plesso.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
a. essere redatti direttamente sul registro;
b. se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
c. se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
8. Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
ART. 18
SURROGA DI MEMBRI CESSATI
1. Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto degli articoli SI-53 D.M. 215/91.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
ART. 19
DECADENZA
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
ART. 20
DIMISSIONI
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
2. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
3. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.
SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI
ART. 21
DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, qui di seguito riportato:
Articolo unico
a. Le Assemblee dei Genitori sono disciplinate dal Regolamento di Circolo e dall'art. 15 del D.L.vo 16-04-1994, n. 297, dal DPR 27§/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica)e dalle disposizioni di legge e regolamenti ministeriali vigenti in materia.
b. I Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione formano il Comitato dei Genitori.
c. Il Comitato dei Genitori nasce per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi scolastici e non, per proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche, sempre con finalità educative.
d. Le attività del Comitato dei Genitori si basa sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni. E' organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della Direzione, degli organi collegiali, dei docenti, dei genitori e degli studenti.
e. I componenti del Comitato dei Genitori partecipano, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Circolo, secondo le disposizioni del punto 10, art. 12, del Regolamento del 2° Circolo Didattico di Ferentino.
f. Il Comitato dei Genitori è Organo consultivo ed esprime pareri e proposte di cui il Consiglio di Circolo e il Collegio dei Docenti devono preventivamente tenere conto ai fini della messa a :~ punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione nonché, con particolare ma non esaustivo riferimento, di tutte quelle attività per le quali sia richiesto una partecipazione finanziaria delle famiglie.
g. Il Comitato dei Genitori sì riunisce su richiesta di almeno TRE Componenti. La richiesta deve essere indirizzata al Direttore Didattico, secondo il disposto dell'art. 5 del D.L.vo richiamato in premessa. In caso di incompatibilità con gli impegni scolastici, la convocazione deve comunque avvenire entro sei giorni lavorativi dalla data richiesta.
h. Le riunioni del Comitato dei Genitori, che possono essere a livello di singolo Plesso o dell'intero Circolo, sono convocate secondo il disposto dell'art. 5 del D.L.vo richiamato in premessa. Ad esse partecipano il Direttore Didattico o suo delegato ed il Presidente del Circolo Didattico o suo delegato, quest'ultimo individuato fra gli stessi rappresentanti dei genitori.
i. La convocazione del Comitato dei Genitori avviene mediante avviso secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Circolo. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno, dovrà essere consegnato in busta chiusa ai figli dei componenti il Comitato dei Genitori e, ugualmente, affisso nell'albo dei singoli Plessi che costituiscono il Circolo Didattico. La convocazione, per questioni urgenti, potrà avvenire anche mediante avviso telefonico ai opera dei Componenti richiedenti. Al riguardo la Segreteria del Circolo Didattico dovrà fornire adeguato supporto.
j. Nel caso in cui la riunione sia richiesta a livello di singolo Plesso, il Direttore Didattico, se ritiene che gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano di interesse generale, può richiedere che la riunione sia allargata a livello di Circolo.
k. Le riunioni del Comitato dei Genitori sono, di
norma, presiedute da chi l'ha richiesta.
l. In funzione consultiva le riunioni del Comitato dei Genitori, sia a livello di singolo Plesso che a livello di Circolo, sono convocate e presiedute dal Presidente del Circolo Didattico.
m. Alle riunioni del Comitato dei Genitori partecipano, oltre alle persone indicate «nella precedente lettera i), i docenti del Plesso o del Circolo a seconda che la riunione sia stata convocata per singolo Plesso o per il Circolo nonché esperti esterni, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
n. Delle riunioni del Comitato dei Genitori viene
redatto un verbale, redatto e sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, che viene affisso all'albo dei singoli Plessi che costituiscono il Circolo.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso, del Circolo.
4. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe, del plesso, del circolo.
5. Alle assemblee possono essere invitati a riferire specialisti in genere per trattare argomenti inerenti la vita della scuola.
ART. 22
ASSEMBLEA DI CLASSE
1. Il rappresentante dei genitori eletto nel consiglio di Interclasse, oppure un quinto dei genitori degli alunni della classe, possono convocare assemblee di classe.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
ART. 23
ASSEMBLEA DI PLESSO
1. Per problemi riguardanti l'intero plesso, la maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Interclasse, oppure un quinto dei genitori degli alunni del plesso, può convocare assemblee di plesso.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
ART. 24
ASSEMBLEA DI CIRCOLO
1. I genitori eletti nei Consigli d'Interclasse di tutti i plessi possono costituire un comitato di genitori di circolo.
2. Il comitato elegge un presidente e un segretario e si da un regolamento che sarà reso noto al Consiglio di Circolo.
3. Il presidente, oppure la maggioranza del comitato convocano l'assemblea di circolo.
4. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
SEZIONE I -CRITERI E NORME PER L’OFFERTA FORMATIVA E FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA.
ART. 25
CRITERI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. L'organico funzionale del Circolo è distribuito nei plessi secondo questi criteri:
2. garantire la continuità didattica;
3. distribuire gli insegnanti in modo da consentire da un lato la copertura del tempo scuola dei plessi e dall'altro di avere un numero di ore di contemporaneità il più omogeneo possibile;
4. assicurare l'insegnamento di tutte le discipline del curricolo in tutte le scuole.
ART. 26
TEMPO SCUOLA
SCUOLE PRIMARIE:
30 ore settimanali per alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^
programmazione quindicinale dei docenti
flessibilità oraria per laboratori
ORARIO SCUOLE DELL’INFANZIA:
8.00/13.00 (orario antimeridiano)
8.00/16.00 (orario prolungato)
flessibilità oraria per lavoro laboratoriale.
ORARIO SCUOLE PRIMARIE:
8.00/13.00 Giovanni Paolo II-Pasciano-Don Guanella
8.25/13.25 Fumone Pozzi
flessibilità oraria per lavoro laboratoriale.
ART. 27
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI E AI PLESSI
1. L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal POF, oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Circolo, nonché secondo quando coerentemente previsto dalla contrattazione decentrata d'Istituto.
I criteri approvati nel Collegio Docenti (10/09/2009) del II Circolo Didattico di Ferentino sono i seguenti:
a. continuità didattico-educativa nel plesso di servizio;
b. scorrimento della graduatoria di Circolo;
c. equa distribuzione delle risorse e delle competenze professionali.
2. Nell'assegnazione delle classi, il Dirigente Scolastico tiene conto delle specifiche competenze e titoli professionali in possesso dei docenti.
ART. 28
ORARI
1. Gli orari devono essere organizzati nel rispetto dei seguenti criteri:
2. ATTIVITA’:
a. equa distribuzione delle ore di attività didattica;
b. equa distribuzione delle attività nelle varie fasce orarie giornaliere;
c. attività di almeno due ore consecutive, dove possibile;
d. distribuzione dell'orario delle attività su base prevalentemente settimanale.
3. ALUNNI ED ALUNNE:
a. rispetto dei criteri psicologici di apprendimento;
b. necessità di dosare e alternare attività a diverso carico cognitivo.
4. DOCENTI:
a. alternanza degli orari;
b. distribuzione su non meno di cinque giorni settimanali;
c. equa suddivisione dei tempi delle attività;
d. equa distribuzione della presenza in una classe nell'arco della settimana;
e. rispetto dei tempi previsti dal curricolo.
5. PERSONALE DI SEGRETERIA:
a. equa distribuzione dei carichi di lavoro;
b. possibilità di tenere aperto l'ufficio al pubblico Per due pomeriggi a settimana
ART. 29
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Gli alunni e le alunne residenti nei comuni del circolo e fuori comune che chiedono l'iscrizione alla scuola primaria sono iscritti alla classe di riferimento.
2. Nel caso in cui le richieste fossero superiori alle disponibilità, si applicano i seguenti criteri di priorità:
a. presenza nel plesso di fratelli già frequentanti;
b. gli alunni e le alunne i cui genitori svolgono attività lavorativa documentata nel Comune, sede della scuola, in cui è richiesta l'iscrizione;
c. residenza dei nonni nel Comune sede della scuola in cui è richiesta l'iscrizione;
d. sorteggio.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA
Per le scuole dell'infanzia si propongono i seguenti criteri progressivi per la formazione della lista d'attesa, qualora il numero degli alunni sia superiore a quello consentito e non venga concessa una sezione in più:
1- precedenza ai bambini portatori di handicap
2- residenti nel comune
3- ammissione con priorità dei bambini di 5 anni
4- particolari situazioni familiari, ad esempio mancanza di uno o di entrambi i genitori
5- tra i bambini non iscritti ammissione con priorità degli iscritti nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato personalmente dai genitori dell'alunno mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge n. 15 di 4.1.1968
A parità di condizione viene data precedenza ai bambini di maggiore età.
I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta degli insegnanti e previ gli eventuali accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.
ART. 30
TUTELA DELLA PRIVACY
1. All'atto dell'iscrizione ad una scuola del circolo, si chiede, tramite un apposito modulo, il consenso ai genitori per il trattamento dei dati personali degli alunni, delle alunne e delle famiglie.
2. Ad ogni famiglia è consegnata un'informativa sul trattamento dei dati ordinari e sensibili in possesso della scuola, come previsto dal D.L.vo 196/03.
3. In occasione della realizzazione di iniziative aperte al pubblico (ad es.: allestimento di mostre, preparazione di cd-rom, redazione di libri, pubblicazioni di fotografie sui viaggi d'istruzione o sull'attività didattica) gli insegnanti chiedono di volta in volta il consenso ai genitori.
ART. 31
FORMAZIONE DELLE CLASSI
1. Le classi sono formate distribuendo in maniera equa le varie diversità (di sesso, di età, di etnia, di capacità, ecc. ...). Nelle classi in cui sono inseriti gli alunni e le alunne diversamente abili il numero massimo di alunni ed alunne è entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Nella formazione delle classi bisogna tenere conto dei limiti stabiliti dalla legge per lo sdoppiamento delle classi.
3. Devono in ogni modo essere attentamente valutate, desumendole dalle informazioni ricevute dalla scuola dell'infanzia, la qualità e il tipo di relazione che i bambini e le bambine hanno già instaurato nel periodo che precede l'ammissione in una scuola.
ART. 32
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DEGLI ALUNNI IN TRASFERIMENTO
1. Gli alunni che si iscrivono alla scuola successivamente alla formazione delle classi sono iscritti alla classe di competenza.
2. L'assegnazione alla sezione è decisa dal Dirigente Scolastico, tenendo conto della situazione dichiarata dagli insegnanti e degli eventuali aggiornamenti, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti.
ART. 33
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE
1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, in base alle informazioni in suo possesso, il modo di funzionamento del servizio scolastico.
2. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a vigilare su tutti gli alunni e le alunne presenti nel plesso.
ART. 34
SICUREZZA
1. Tutti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute in apposite circolari e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate nei piani di prevenzione ed evacuazione.
2. In caso di infortunio bisogna seguire quanto stabilito dal "REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI" (ALLEGATO 1).
ART. 35
ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
Tutti gli alunni e le alunne delle scuole del circolo sono coperti da una polizza assicurativa Regionale e da una integrativa scelta dal Consiglio di Circolo.
ART. 36
ABBIGLIAMENTO A SCUOLA
Gli alunni e le alunne devono presentarsi a scuola vestiti comodamente e in modo adeguato alle attività che svolgono, ma comunque rispettoso del luogo.
SEZIONE II - L'ALUNNO E L'ALUNNA A SCUOLA
ART. 37
VIGILANZA SUGLI ALUNNI E SULLE ALUNNE
1. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Devono vigilare sugli alunni e sulle alunne per tutto il tempo della loro permanenza a scuola.
VIGILANZA SCUOLE DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia funziona per un minimo di 8 ore giornaliere secondo la legge 444 del 18 marzo 1968. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché il calendario scolastico, sono stabiliti in base alle esigenze locali e sono approvati e convalidati dal Consiglio di Circolo.
La vigilanza e la responsabilità degli alunni, in orario scolastico, sono affidate in ogni momento alle insegnanti titolari di sezione, in caso di necessità al personale ausiliario che collabora con le insegnanti stesse.
Le norme che regolano la vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza nella scuola , sono:
a) l'orario d'entrata e di uscita viene stabilito secondo le esigenze di servizio, all'inizio dell'anno scolastico, su delibera del Consigli di Circolo. Il servizio dei trasporti viene effettuato dal Comune con personale appositamente incaricato, presente durante il tragitto, che provvede alla sorveglianza. Nessun mezzo di trasporto può entrare nello spazio antistante l'atrio della scuola. I genitori possono accompagnare i bambini a scuola anche all'interno dell'edificio scolastico, sia per favorire in un primo momento l'inserimento dei bambini evitando il distacco brusco dalla famiglia, sia per instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In caso di assenza temporanea del titolare di sezione per gravi motivi, tutte le insegnanti e il personale ATA collaborano per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica anche per la sezione rimasta temporaneamente scoperta. Gli alunni in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito per ciascun plesso all'inizio dell'anno, sono ammessi a scuola purché il ritardo non diventi un'abitudine. Al termine dell'orario scolastico i bambini vengono consegnati dalle insegnanti personalmente ai familiari qualora non usufruiscano dello scuolabus. Nel caso in cui i bambini siano trasportati dal pulmino, l'insegnante li accompagnerà allo stesso e li affiderà all'incaricato comunale della sorveglianza, che li assisterà.
b) Gli alunni possono frequentare la scuola o per il solo turno antimeridiano o per l'intera giornata, secondo ciò che viene richiesto dai genitori al momento "dell'iscrizione e che verrà poi comunicato alle insegnanti. Gli alunni non possono, di norma, abbandonare la scuola durante l'orario previsto per le lezioni, salvo in casi motivati; in tutti i casi gli alunni saranno affidati ai genitori, a chi esercita la patria potestà, o familiari e adulti autorizzati, previa sottoscrizione dell'apposito modulo.
ART. 38
INGRESSO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. L'ingresso alla scuola avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al momento dell'apertura dei cancelli.
2. L'uscita degli alunni dal cancello avviene ordinatamente sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
3. La scuola e il personale ausiliario non possono assumersi alcuna responsabilità per gli alunni che pervenissero negli spazi adiacenti all'edificio scolastico prima e dopo l'orario d'ingresso e di uscita.
4. Per eventuali danni arrecati dagli alunni alle strutture dell'edificio in orario extra scolastico si farà carico ai genitori interessati. Per quanto riguarda la vigilanza degli alunni in caso di sciopero, valgono le disposizioni normative vigenti.
ART. 39
INGRESSO ANTICIPATO
1. Gli alunni e le alunne che arrivano a scuola con il pulmino sono accolti nell'edificio scolastico e sorvegliati dal personale incaricato dal Comune.
2. Per problemi di lavoro di entrambi i genitori potranno usufruire del servizio di pre-post scuola.
ART. 40
RITARDI
1. L'alunno o l'alunna in ritardo è sempre ammesso a scuola in qualsiasi ora dello svolgimento delle lezioni.
2. I ritardi devono sempre essere motivati. Nel caso in cui il genitore accompagni il figlio o la figlia a scuola giustificherà verbalmente il ritardo agli insegnanti. Nel caso in cui l'alunna o l'alunno venga a scuola da solo, il giorno successivo presenterà la giustificazione scritta del ritardo firmata dai genitori.
3. Continui ritardi non giustificati saranno segnalati al Dirigente Scolastico che provvedere a interpellare i genitori.
ART. 41
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Le alunne e gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e partecipare a tutte le attività scolastiche programmate, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari deliberati dal Consiglio di Circolo.
3. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni un comportamento rispettoso, anche formale, consono ad una convivenza civile.
4. All'apertura del cancello le alunne e gli alunni entrano in modo ordinato, senza correre e senza spingersi.
5. Le alunne e gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda.
6. All'interno degli edifici scolastici non si corre, non si fanno giochi pericolosi per sé e per gli altri, ci si sposta senza disturbare.
7. Non è consentito agli alunni ed alle alunne di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione dell'insegnante.
9. In ambito scolastico non possono essere tenuti oggetti, anche di valenza simbolica, che potrebbero rivelarsi strumenti di offesa.
10. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
11. Alla fine delle lezioni le alunne e gli alunni escono in modo ordinato e sotto la sorveglianza degli insegnanti.
Integrazione:
• è considerato ritardo l'entrata a scuola successiva alle ore 8,20. Dopo n°3 ritardi nell'arco di un bimestre, verranno convocate le famiglie degli alunni per giustificare personalmente presso l'ufficio di Direzione;
• le uscite anticipate da scuola devono rappresentare eventi eccezionali, saranno pertanto consentite
n° 2 uscite per bimestre, comunque non oltre le 12,30, salvo richieste documentate; per i ritardi oltre le ore 13,25, si telefona alle famiglie, soprattutto per i ritardi sistematici.
ART. 42
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
DIRITTI DEGLI ALUNNI
Ogni alunno ha diritto:
• Ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
• Alla continuità del processo di apprendimento, alla valorizzazione delle attitudini personali e al riconoscimento del proprio lavoro.
• Alla libertà d'espressione, di pensiero e di religione, nel rispetto degli altri.
• Ad una informazione precisa sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
• Alla riservatezza delle informazioni di carattere personale e familiare.
• Ad una valutazione trasparente e tempestiva.
• Ad una vita serena in un ambiente che favorisca la crescita integrale e che promuova la tolleranza, la solidarietà e un sano sviluppo fisico e psichico.
DOVERI DEGLI ALUNNI
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti:
• A frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
• Ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
• A mantenere un comportamento corretto secondo i principi fondanti delle vita della comunità scolastica.
• Ad utilizzare le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola.
• A salutare tutti gli insegnanti, tutto il personale scolastico, le persone che entrano in classe e i compagni stessi.
• A rispettare l'ordine all'entrata e all'uscita della scuola, a fare silenzio nei corridoi, a camminare con passo leggero, a chiedere e aprire le porte con garbo.
• A parlare uno alla volta, ad alzare la mano per chiedere la parola e a rispettare l'opinione degli altri.
SANZIONI DISCIPLINARI
Nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici, non osservino le regole disciplinari e organizzative o non portino rispetto al personale delle scuola e ai compagni, saranno presi dei provvedimenti disciplinari. I provvedimenti varieranno secondo la gravità della mancanza, avranno finalità educative e tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
MANCANZE DISCIPLINARI
Negligenze, ritardi, mancanza d'impegno e ogni altro comportamento contrario a quanto scritto in questo Regolamento comporteranno:
• Una nota informativa scritta dei docenti alla famiglia. Non è ammesso ricorso.
• Nel caso di reiterazione dei comportamenti sopra citati la trascrizione nel registro di classe. Non è ammesso ricorso.
• Nel caso di reiterazione dei medesimi comportamenti, anche se non omogenei, l'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, che sarà comunicata alla famiglia.
GRAVI MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerare gravi mancanze disciplinari:
• Gravi offese verbali e non verbali a compagni e al personale della scuola.
• Danni fisici e materiali arrecati volontariamente a compagni o al personale della scuola con l'uso della forza e/o con ogni genere di comportamento violento.
• Soprusi ed atti d'intimidazione nei confronti dei compagni o del personale della scuola.
ART. 43
INTERVALLO
1. L'intervallo dura 15 minuti.
2. Avviene sempre alla presenza degli insegnanti.
3. Si svolge nelle aule, nei corridoi o nei cortili, secondo le disponibilità della sede e le condizioni climatiche.
4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
5. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
6. L'intervallo divide la mattina in due nuclei orari.
7. Al suono del campanello ogni attività dev'essere sospesa, per consentire a tutti gli alunni e le alunne di usufruire per intero del tempo di pausa stabilito.
ART. 44
USCITA
1. Al termine delle lezioni gli alunni e le alunne, in fila per classe, sono accompagnati dagli insegnanti fino al cancello principale della scuola. I genitori attenderanno i propri figli al di là del cancello principale , che verrà aperto dai collaboratori scolastici un minuto prima del suono della campana per l'uscita.
2. Gli alunni che a causa dei turni dì trasporto degli scuolabus devono attendere l'arrivo dell'automezzo sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.
3. Nel caso in cui un alunno o un'alunna che solitamente utilizza lo scuolabus per ritornare a casa, non utilizza il pulmino per il ritorno, i genitori lo devono comunicare per iscritto.
4. Qualora si verificassero ripetuti ritardi da parte di alcuni genitori nel venire a riprendere i propri figli al termine delle lezioni, gli insegnanti informano il Dirigente Scolastico.
ART. 45
USCITA ANTICIPATA
1. Solo per gravi e giustificati motivi, illustrati per iscritto e firmati dai genitori (o da chi ne fa le veci), un alunno o un'alunna può uscire anticipatamente dalla scuola.
2. La richiesta non è, comunque, accolta se l'alunna o l'alunno non è prelevato da un genitore o da una persona conosciuta autorizzata per iscritto da un genitore.
3. I genitori che devono prelevare un alunno o una alunna prima della conclusione delle lezioni attendono nell'atrio della scuola: è compito dei collaboratori scolastici avvisare ed accompagnare l'alunno o l'alunna dai genitori. Prima di prendere in
consegna il figlio o la figlia i genitori o la persona autorizzata firmano l'apposita richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità.
ART. 46
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA INSEGNANTI E GENITORI
1. Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono per iscritto.
2. In caso di necessità gli insegnanti telefonano a casa dei genitori degli alunni e delle alunne.
3. Si effettuano colloqui e/o assemblee di classe tra gli insegnanti della classe ed i genitori. La data e l'ora della convocazione sono comunicati di volta in volta dagli insegnanti con avviso scritto da controfirmare.
4. In caso di necessità i genitori/gli insegnanti possono richiedere un incontro con gli insegnanti della classe/i genitori degli alunni o delle alunne. Tale incontro avverrà al di fuori dell'orario delle lezioni.
ART. 47
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
1. Tutte le assenze degli alunni e delle alunne superiori a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico.
2. In caso di assenze prevedibili è opportuno avvisare anticipatamente gli insegnanti. Se l'assenza prevista ha una durata superiore alla settimana, i genitori devono rilasciare una dichiarazione scritta.
3. In caso di assenze ricorrenti e non adeguatamente motivate gli insegnanti avvisano il Dirigente Scolastico il quale provvedere a richiamare i genitori.
4. Ai genitori resta comunque il dovere di assicurarsi della presenza dei loro figli a scuola.
5. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Qualora per le assenze si configurasse un non assolvimento dell'obbligo scolastico, su segnalazione dei docenti di classe, il Dirigente Scolastico informerà il sindaco del comune di residenza.
ART. 48
ASSENZA DELL'INSEGNANTE
.In caso di assenza di un insegnante, in attesa dell'arrivo del supplente, gli alunni e le alunne sono affidati ai colleghi in servizio o, per un tempo limitato, al personale ausiliario.
ART. 49
ASSUNZIONE DI MEDICINALI DA PARTE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Per quanto riguarda l'assunzione di medicinali a scuola da parte degli alunni e delle alunne si fa riferimento alle norme vigenti.
ART. 50
USCITE SUL TERRITORIO - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
1. Le uscite nell'ambito del territorio del Comune, senza l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, possono essere svolte liberamente per scelta degli insegnanti dopo aver acquisito all'inizio dell'anno il consenso scritto dei genitori (o di chi ne fa le veci).
2. In tali uscite i docenti possono essere supportati dai collaboratori scolastici nella sorveglianza, e dai vigili urbani, in particolare in quei frangenti che prevedono brevi trasferimenti a piedi.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate motivati da ragioni pedagogico-didattiche, si configurano come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità, rientrando tra le attività integrative della normale vita scolastica.
4. I viaggi di istruzione sono effettuati durante tutto l'anno scolastico e possono durare anche più di un giorno. Il viaggio d'istruzione della durata di un giorno non può prevedere un tempo di viaggio che duri più di 7 ore.
5. Per i viaggi della durata di uno o più giorni ad ogni insegnante viene affidata al massimo la sorveglianza di 15 alunni e alunne; per spostamenti brevi ed in base alla finalità del viaggio d'istruzione si può derogare dal rapporto di 1/15.
6. Gli alunni e le alunne diversamente abili sono accompagnati dall'insegnante di sostegno o dall'assistente ad personam o anche da un insegnante di classe che si occuperà solo della sorveglianza dell'alunno o dell'alunna diversamente abile.
7. Il Consiglio di Circolo, in caso di necessità, su richiesta scritta e motivata degli insegnanti di classe, può intervenire con contributi economici per permettere la partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione.
8. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere totalmente versate sul c/c bancario o postale della scuola o dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore
Incaricato.
9. Nel programmare un viaggio d'istruzione gli insegnanti devono indicare anche il nominativo di un docente disposto a sostituire un collega eventualmente ammalato o impossibilitato a partecipare al viaggio.
10. I genitori possono partecipare ai viaggi d'istruzione, dando la precedenza ai rappresentanti di classe, in base al numero dei posti disponibili.
11. Il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate che si intendono effettuare nel corso dell'anno viene illustrato dagli insegnanti durante la riunione dei consigli di d'intersezione e d'interclasse.
12. Per quanto non previsto dal regolamento sì fa riferimento alle C.M. 291/92 e C.M. 623/98.
13. Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare, motivatamente, eventuali modifiche della data di effettuazione del viaggio, fermo restando il rispetto delle condizioni deliberate.
14. Il Dirigente Scolastico in caso d'urgenza, può autorizzare direttamente le visite guidate con lo scuolabus e altro mezzo di trasporto pubblico senza il previo assenso del Consiglio di Circolo, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a. siano preventivamente acquisite le autorizzazioni dei genitori;
b. svolgimento in orario scolastico antimeridiano o pomeridiano;
c. adeguata motivazione;
d. raggio di distanza entro 30-40 KM dalla sede scolastica.
15. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione alla successiva riunione del Consiglio di Circolo delle visite effettuate in questi termini.
SEZIONE III - IL PERSONALE
ART. 51
DOCENTI
1. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti.
3. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
4. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe.
5. Durante le ore di lezione il docente consente l'uscita dalla classe agli alunni in funzione delle effettive necessità.
6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
8. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino al cancello principale della scuola. Per gli alunni che ritornano a casa a piedi da soli, all'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti acquisiscono una dichiarazione scritta dei genitori, su apposito modello predisposto dagli uffici di segreteria. All'inizio dell'anno, i docenti istruiscono gli alunni sulle modalità di ingresso e di uscita dalla scuola.
9. Gli alunni possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni solo su richiesta scritta e firmata dai genitori che devono presentarsi personalmente a ritirare i propri figli o avere indicato una persona delegata nella richiesta stessa. La persona delegata deve essere conosciuta dai docenti, diversamente deve essere riconoscibile tramite documento d'identità.
10. La richiesta/permesso di uscita, e la contestuale assunzione di responsabilità, sottoscritta dal genitore o dalla persona delegata, verrà conservato nel registro di classe fino al termine dell'anno scolastico.
11. Se un alunno o un'alunna accusano malore improvviso o manifestano evidenti segni di malattia, vengono avvertiti i genitori o le persone da loro indicate, mediante avviso telefonico; in caso di evidente gravità si avverte il 118.
12. I docenti devono prendere visione della valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di evacuazione dei locali della scuola previsti dalla Legge 626/94 e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Essi devono attenersi alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con apposite circolari.
13. È vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni.
14. Ogni docente deve prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari inserite nell'apposito registro si intendono regolarmente notificate, quando siglate da ogni docente, a seguito dell'informazione ricevuta dal collaboratore scolastico preposto per tale incarico..
15. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
16. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, a meno che sussistano motivi inderogabili ed urgenti.
17.1 registri di classe devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e, per la parte contenente i dati personali, rimanere custoditi a scuola in appositi armadi.
ART. 52
PERSONALE AMMINISTRATIVO
1. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il nome.
2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. La presenza in servizio è accertata dal DSGA.
ART. 53
COLLABORATORI SCOLASTICI
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. La presenza in servizio è accertata dal DSGA.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
b. devono svolgere compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e delle alunne nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
c. sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
e. collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
h. possono svolgere, su accertata disponibilità e possibilità legata alle esigenze di servizio, funzione di supporto ai docenti durante i viaggi e le visite d'istruzione;
i. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
j. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ingresso in ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
k. tengono sempre un comportamento consono alla loro funzione;
l. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
m. provvedono alla quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
n. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
o. sorvegliano che estranei non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico accedano alla scuola;
p. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo, delle commissioni/gruppi di lavoro, degli incontri di formazione, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
q. sorvegliano l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
r. ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria o all'insegnante responsabile del plesso. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
s. accolgono il genitore dell'alunno che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
4. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
a. che tutte le luci siano spente;
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
e. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al proprio posto ed in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola e degli uffici.
5. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi loro indirizzati; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.
6. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
SEZIONE IV - EDIFICI ED ATTREZZATURE
ART. 54
UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
1. I locali scolastici possono essere utilizzati, dopo l'orario delle lezioni, per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile e sportiva.
2. Spetta al Comune, su parere del Consiglio di Circolo, disporre la concessione temporanea dei locali.
3. Nella richiesta dei locali dovranno essere specificati:
- il nominativo e il recapito della persona responsabile dell'organizzazione delle attività cui far riferimento per ogni eventuale comunicazione;
- l'attività che si intende svolgere;
- il periodo e l'orario di utilizzo;
Il consenso del Consiglio di Circolo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- il richiedente deve assumersi l'onere dell'apertura, della chiusura, della pulizia e dell'igiene dei locali;
- il richiedente deve assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso possono derivare a persone o cose.
4. Qualora le condizioni sopraelencate non siano rispettate, il Consiglio di Circolo può revocare il parere favorevole alla concessione dei locali.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al "REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI" (ALLEGATO 3)
ART. 55
CONSERVAZIONE DEI SUSSIDI E DELLE ATTREZZATURE
1. Il Dirigente Scolastico designa il personale scolastico incaricato del controllo dei sussidi e delle attrezzature in ciascun plesso.
2. I sussidi e le attrezzature sono custoditi in locale idoneo dal personale scolastico incaricato.
3. Al termine dell'anno scolastico il responsabile effettuerà un controllo delle attrezzature e dei sussidi, anche per verificarne il funzionamento e consegnerà al Dirigente Scolastico un elenco di quelli inservibili.
4. Nessun sussidio può essere eliminato senza autorizzazione deliberata dal Consiglio di Circolo.
5. Sono consentiti gli scambi temporanei di attrezzature e di sussidi tra i vari plessi del Circolo e tra le varie scuole presenti sul territorio.
6. Sono inoltre consentiti prestiti di sussidi ad enti ed associazioni senza fine di lucro, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e relativa assunzione di responsabilità.
ART. 56
USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
1. Le attrezzature dell'ufficio e delle scuole del circolo per la stampa e la riproduzione (computer, macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice) da parte di tutto il personale sono riservate all'uso amministrativo e didattico.
2. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti. Il Dirigente Scolastico, sentiti i responsabili di plesso ed i collaboratori del Dirigente Scolastico, stabilisce il numero massimo di copie ad alunno per uso didattico.
4. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
ART. 57
BIBLIOTECA DI CIRCOLO
1. La biblioteca è a disposizione di tutto il personale docente e non docente del Circolo, e per tutti coloro che ne facciano richiesta.
ART. 58
VIDEOTECA DI CIRCOLO
1. La videoteca di circolo, è a disposizione del personale docente per il prestito di videocassette da utilizzare nelle scuole.
ART. 59
BIBLIOTECHE DI PLESSO
1. Il Dirigente Scolastico designa gli insegnanti incaricati del controllo dei libri che fanno parte delle biblioteche di plesso in dotazione alle varie scuole. Gli stessi insegnanti sono coordinati dal docente Funzione Strumentale preposto.
2. Al termine dell'anno scolastico l'insegnante Funzione Strumentale coordinerà il controllo di tutti i volumi ed avanzerà proposte dettagliate di acquisto di nuovo materiale librario.
ART. 60
MENSA SCOLASTICA
1. Nei plessi delle scuole dell'infanzia in cui funziona la mensa scolastica viene adottato un apposito regolamento. Tale regolamento è adottato dal Consiglio di Intercesse del Plesso e approvato dal Consiglio di Circolo.
2. Nella scuola è ammesso il consumo di alimenti ad uso personale.
3. Nelle scuole non è consentita la distribuzione di cibo agli alunni che non provenga direttamente dai centri di cottura delle mense stesse.
4. Tuttavia, per la realizzazione di particolari progetti, è consentita la distribuzione di determinati cibi dopo aver raccolto un'apposita autorizzazione scritta (in cui siano elencati i cibi da distribuire e gli ingredienti) da parte dei genitori.
ART. 61
AULE MULTIMEDIALI
1. Il Dirigente Scolastico designa l'insegnante responsabile delle aule multimediali dell'Istituzione Scolastica, previa presentazione del relativo progetto, deliberato dagli organi collegiali competenti. Il responsabile concorda un calendario con l'indicazione delle fasce orarie e dei giorni di utilizzo delle aule multimediali.
2. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o bere nei laboratori.
3. I collegamenti ad Internet sono riservati ad un uso didattico o amministrativo.
4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento delle aule multimediali.
ART. 62
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
1. Possono essere distribuiti nella classi, senza necessità di autorizzazione, i seguenti materiali:
a) comunicazioni sindacali riguardanti motivazioni di sciopero di personale della scuola;
b) comunicazioni delle amministrazioni comunali;
c) comunicazioni di iniziative organizzate nel comune da agenzie educative che hanno sede nel territorio comunale, purché abbiano un contenuto esclusivamente informativo;
d) nel periodo precedente alle elezioni degli organi collegiali, i materiali di propaganda elettorale da parte delle varie componenti;
e) l'informazione alla classe di quanto discusso nel Consiglio di Intercesse; fatta dal rappresentante dei genitori.
2. Previa autorizzazione, possono essere distribuiti anche i seguenti materiali:
f) avvisi esclusivamente informativi riguardanti iniziative per i genitori, da chiunque organizzate, purché abbiano carattere educativo-scolastico;
g) documenti di interesse generale riguardanti la scuola, firmati dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio di Interclasse, limitatamente al plesso di riferimento o nel Consiglio di Circolo.
3. La distribuzione dei materiali indicati ai punti f) e g), se deve essere fatta in tutto il Circolo o in più plessi, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, se deve essere fatta nel plesso o in alcune classi del plesso deve essere autorizzata dal responsabile di Plesso.
ART. 63
AFFISSIONE ALLA BACHECA DELLA SCUOLA
1. A cura del Coordinatore di plesso, di concerto con gli Uffici di segreteria, devono essere affìssi alla bacheca della scuola i seguenti materiali:
a. calendario delle lezioni (per l'intero anno scolastico);
b. elenchi dei rappresentanti delle classi ( per l'intero anno scolastico);
c. orario apertura, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, sito Internet, numero telefonico della Segreteria (per l'intero anno scolastico);
d. menù della mensa (fino alla sua sostituzione periodica);
e. data e orari di inizio delle lezioni (fino all'inizio delle lezioni);
f. formazioni classi prime (fino all'inizio delle lezioni);
g. convocazioni del Consiglio d'Interclasse (fino ad avvenuta riunione);
h. orari di funzionamento delle classi e relativo prospetto delle compresenze degli insegnanti per la scuola primaria.
2. Previa autorizzazione del Responsabile di plesso, possono essere affissi alla bacheca della scuola, per il tempo indicato, i seguenti materiali:
a. avvisi informativi di iniziative per i genitori a carattere educativo/scolastico (fino a conclusione iniziativa);
b. comunicati riguardanti motivazioni di sciopero del personale della scuola (fino a sciopero avvenuto);
c. documenti di interesse generale riguardanti la scuola firmati dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio 'Interclasse e/o nel Consiglio di Circolo (tempo di esposizione deciso di volta in volta da chi autorizza).
ART. 64
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
1. Nessun tipo di materiale pubblicitario di privati potrà essere distribuito nelle classi, neppure se corredato da "buoni" per il consumo e/o la consegna gratuita dì prodotti.
2. I materiali pubblicitari di Associazioni benefiche (Onlus, Organismi di ricerca scientifica, associazioni in difesa dei bambini) potranno essere distribuiti agli alunni solo a condizione che non prevedano la visione/la proposta di materiali (libri, diari, ...) con seguente proposta di acquisto.
ART. 65
RACCOLTE DI DENARO
1. Sono vietate raccolte di denaro e sottoscrizioni tra insegnanti, alunni ed alunne.
2. Tuttavia i Consigli di Interclasse e il Comitato dei Genitori, potranno farsi promotori di iniziative di raccolta di fondi o materiali da destinare ed enti e ad associazioni nazionali ed internazionali conosciute per il loro impegno a carattere umanitario e sociale, nonché alla stessa scuola.
3. Tali raccolte avranno comunque sempre carattere volontario.
ART. 66
DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
1. Si accettano donazioni da parte di enti, associazioni e privati.
2. Si accettano sponsorizzazioni di enti, associazioni e privati, la cui attività non contrasti con i principi educativi della scuola, per progetti specifici discussi ed approvati dal Consiglio d'Interclasse del singolo plesso.
3. Le somme in denaro vanno versate sul conto corrente della direzione didattica; i materiali invece sono consegnati alle scuole per essere usati direttamente o distribuiti agli alunni e alle alunne. Tali materiali possono contenere il logo dell'ente, dell'associazione o del privato che li fornisce.
ART. 67
ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DEGLI ESTRANEI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti/consulenti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti/consulenti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali, previa informazione alla direzione e su riconoscimento, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
3. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
4. Dopo l'ingresso degli alunni i cancelli e le porte vengono chiusi e rimangono chiusi per tutta la durata delle lezioni.
5. I rappresentanti delle case editrici devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento ed essere in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
ART. 68
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori, o chi ne fa le veci, di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa o scuolabus sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza, solo in assenza degli alunni.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
[b]ART 1 - INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI IN AMBIENTE SCOLASTICO[b]
1. OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE
a. Prestare assistenza all'alunno.
b. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario.
e. Avvisare i familiari con una comunicazione scritta o per telefono a seconda della gravità dell'infortunio.
d. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, l'ufficio di segreteria.
e. Stilare e consegnare in segreteria, entro i termini stabiliti, una dettagliata relazione per descrivere come è capitato l'infortunio in cui siano precisati: la data e l'ora, luogo in cui è successo l'infortunio, dinamica del fatto, nominativi insegnanti o adulti presenti. Tale relazione deve essere firmata solo dall'insegnante responsabile in quel momento dell'alunno infortunato.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
a. I genitori devono far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.
3. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Informare il Dirigente Scolastico dell'infortunio.
b. Assumere a protocollo la relazione del docente o di chi ha assistito all'infortunio.
e. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta, 1 copia conforme agli atti.
d. Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.
ART. 2 - INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE
1. OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE
a. Prestare assistenza all'alunno.
b. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi.
e. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, l'ufficio di segreteria.
d. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione sull'infortunio ed eventuali certificati medici con prognosi.
e. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
a. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
3. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Quanto previsto all'art. 1.
ART 3 INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DENTRO L'ISTITUTO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE O DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE
1. OBBLIGHI DA PARTE DELL'INFORTUNATO
a. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.
b. Stilare urgentemente, se ne è in grado, una relazione sull'infortunio.
e. Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
d. recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
e. consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Quanto previsto all'ari 1.
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
Visto l'art. 33, comma 2, lett. G, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001) si adotta il seguente regolamento:
1) qualsiasi contratto deve essere coerente con le finalità e i compiti della scuola;
2) i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, previa presentazione del relativo progetto, devono avere il chiaro carattere della sussidiarietà (L. 448/97) e tradursi in arricchimento professionale per gli operatori scolastici;
3) all'esperto si richiede il possesso dei titoli specifici in riferimento alla prestazione da svolgere se egli opera con i bambini deve dimostrare di avere titoli o esperienze in campo educativo e didattico;
4) per gli insegnamenti aggiuntivi (fuori dall'orario curricolare) o per attività che richiedono strutture e competenze specifiche, non in possesso della scuola, non sussistono le condizioni previste dal punto 2;
5) relativamente ai compensi, per le prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di arricchire l'offerta formativa, si applicano le tabelle sindacali.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.
VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 01/02/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici
VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 01/02/2001 in base al quale il Consiglio di Circolo è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
VISTO l'art. 139, comma 1, del decreto Leg.vo 112/98 che prevede tra i compiti e le funzioni dei Comuni anche quello di dotarsi di un piano di utilizzo degli edifici e delle attrezzature d'intesa con le istituzioni scolastiche; si adotta il seguente regolamento:
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1) I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati e soggetti privati, secondo termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto del piano di utilizzo emanato dall'Amministrazione Comunale.
ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1) Nella concessione dei locali a terzi tener conto prioritariamente delle attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
a. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
b. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; e alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro
c. all'ambito culturale e sociale in cui si inserisce l'iniziativa;
2) Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
3) Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
ART. 3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
1) In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
c. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
d. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1) II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo di locali stessi.
2) L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO
1) L'uso dei locali può essere richiesto soltanto nelle fasce orario di sospensione delle lezioni.
ART. 6 - USI INCOMPATIBILI
1) Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
2) Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
3) È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
ART. 7 - DIVIETI PARTICOLARI
1) È vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno della sale.
2) È inoltre vietato fumare.
3) L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
a. è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica:
b. è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
c. qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovranno essere tempestivamente segnalati all'istituzione scolastica;
d. l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
e. i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
ART. 8 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
1) Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data in uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.
2) II Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con il piano di utilizzo dell'Amministrazione e con le norme del presente regolamento.
3) Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, comunicare al richiedente e all'amministrazione di competenza per eventuali quote di utilizzo previste dal piano comunale.
ART. 9 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO
1) II provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:
a. le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
b. il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
2) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.
Per scaricare lo schema del regolamento qui
I
NORME SUGLI ORGANI COLLEGIALI E SULLE ASSEMBLEE DEI GENITORI
SEZIONE I - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 1
COMPOSIZIONE E NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
1. Il Collegio Docenti è composto da tutti i docenti in servizio nel circolo.
2. Il Collegio Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle Attività concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.
3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
4. Il Collegio Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di commissioni di lavoro e/o di studio.
5. Delle commissioni nominate dal Collegio Docenti possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.
ART. 2
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI
1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti di cui all'ari. 11 del D.L.vo n. 297/94 è convocato dal Dirigente Scolastico:
a. in periodi programmati, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;
b. alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi dell'art. 440 del D.L.vo n. 297/94;
c. ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
ART. 3
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
1. Il Consiglio di Circolo è costituito da 8 rappresentanti degli insegnanti, 8 rappresentanti dei genitori degli alunni e delle alunne, 2 rappresentanti del personale A.T.A., e dal Dirigente Scolastico prò-tempore.
2. Il Consiglio di Circolo delibera il programma annuale e il conto consuntivo; delibera in ordine all'attività negoziale prevista dal Regolamento della gestione amministrativo contabile della scuola (D.l. 44 del 2001).
3. Il Consiglio di Circolo, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli d'Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità finanziarie, nelle seguenti materie:
a. adozione del regolamento di circolo che dovrà tra l'altro stabilire le modalità per la vigilanza degli alunni e delle alunne durante l'ingresso, la permanenza e l'uscita dalla scuola; per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per il funzionamento della biblioteca, per la concessione dei locali scolastici;
b. adozione del Piano dell'Offerta Formativa;
c. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
d. criteri per la programmazione e l'attuazione di attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, alle visite guidate e ai viaggi d'istruzione;
e.promozione di contatti, convenzioni, con altre scuole o enti, al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
f. partecipazione del circolo ad attività culturali, sportive, e ricreative di particolare interesse educativo;
g. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dal circolo.
4. Il Consiglio di Circolo indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse; esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo del circolo.
5. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio stesso.
ART. 4
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO
1. La prima convocazione del Consiglio di Circolo, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il Consiglio di Circolo è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio di Circolo. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio di Circolo.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il Consiglio di Circolo può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano d'età.
5. Il Consiglio di Circolo è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal successivo art.9.
6. Il Presidente del Consiglio di Circolo è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Circolo su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Circolo, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.
9. Il Consiglio di Circolo può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre costituire commissioni.
10. Il Consiglio di Circolo, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio.
11. Delle commissioni nominate dal Consiglio di Circolo possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro portavoce, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico verbale a cura del coordinatore.
13. Le sedute del Consiglio di Circolo, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche, nel senso che possono assistervi, senza diritto di parola e di voto, tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole dell'istituto e tutto i personale docente e ATA in servizio.
14. Non è ammesso il pubblico quando si discute in merito all'operato di singole persone, a meno che gli interessati non lo richiedano.
15. La pubblicità degli atti del Consiglio di Circolo avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 15 giorni.
17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, deve essere scritta e motivata.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone.
19. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere viene considerato decaduto.
ART. 5
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA GIUNTA ESECUTIVA
1. La Giunta Esecutiva è composta da un insegnante, 2 rappresentanti dei genitori degli alunni e delle alunne, un rappresentante del personale ATA. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico ed il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa.
2. La Giunta Esecutiva propone il Programma Annuale con la relativa relazione e predisposti dal Dirigente Scolastico al collegio dei revisori dei conti, per il parere di regolarità contabile e per la successiva delibera del Consiglio di Circolo. Parimenti la Giunta Esecutiva propone il conto consuntivo. Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Circolo.
3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Circolo, predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri. La Giunta Esecutiva è convocata da Dirigente Scolastico di norma almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio; in casi di urgenza almeno due giorni prima.
ART. 6
NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA ESECUTIVA
1. Il Consiglio di Circolo nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA (assistenti tecnici amministrativi), due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.
2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa.
ART. 7
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
1. Il Consiglio d'Interclasse è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso e, per ciascuna delle classi interessate, da un rappresentante eletto dai genitori delle alunne e degli alunni iscritti.
2. I Consigli d'Interclasse sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di:
a. formulare al Collegio dei Docenti proposte relative all'azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione;
b. di esprimere un parere sui libri di testo da adottare e sui viaggi d'istruzione;
c. di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e genitori.
3. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico al docente indicato dal Consiglio di Intercesse (solo docenti).
ART. 8
NORME DI FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI DI INTERCLASSE/INTERSEZIONE
1. Il Consiglio di Intercesse è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve esprimersi, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.
2. Il Consiglio di Intercesse si insedia entro il 31 Ottobre di ciascun anno scolastico e si riunisce bimestralmente.
SEZIONE II - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 9
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. L'iniziativa della convocazione di ogni Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti.
2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno due giorni nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido.
3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all'albo di ogni scuola del circolo. Alla convocazione possono essere allegate le bozze dei documenti in approvazione e/o sottoposti a modifica, (anche in forma parziale se si tratta di documenti molto lunghi, ad es. il programma annuale), che comunque, devono poter essere consultati presso gli Uffici di Segreteria.
4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.
ART. 10
VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti.
3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.
ART. 11
DISCUSSIONE ORDINE DEL GIORNO
1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.
2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'ordine del giorno nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione.
3. Gli argomenti indicati nell'ordine del giorno sono tassativi. Se l'Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti.
4. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del Consiglio di Circolo che devono essere adottate su proposta della Giunta esecutiva.
5. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l'Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso ordine del giorno.
ART. 12
MOZIONE D'ORDINE
1. Prima della discussione di un argomento all'ordine del giorno, ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione.
2. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.
3. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l'Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese.
4. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'ordine del giorno al quale si riferisce.
ART. 13
DIRITTO D'INTERVENTO
1. Tutti i membri dell'Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione.
2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
ART. 14
DICHIARAZIONE DI VOTO
1. Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore oppure contro o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.
2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
ART. 15
VOTAZIONI
1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.
2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone.
3. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.
4. La votazione non può validamente avere luogo, se i componenti non si trovano in numero legale.
5. I membri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti (voti validamente espressi).
6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
7. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.
ART. 16
PROPOSTE PER RISOLVERE PROBLEMI
1. I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art.12.
ART. 17
VERBALE
1. Nella prima parte del verbale si da conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'ordine del giorno).
2. Per ogni punto all'ordine del giorno si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si da conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli).
3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
4. Un membro dell'Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione.
5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.
6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. In calce ad ogni pagina del verbale devono essere indicati: il numero progressivo del verbale, il numero di pagina, il totale delle pagine e la denominazione del Circolo o del plesso.
7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
a. essere redatti direttamente sul registro;
b. se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
c. se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.
8. Il verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva.
ART. 18
SURROGA DI MEMBRI CESSATI
1. Per la sostituzione dei membri eletti venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto degli articoli SI-53 D.M. 215/91.
2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico.
3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.
ART. 19
DECADENZA
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi.
2. Spetta all'Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati.
ART. 20
DIMISSIONI
1. I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale. L'Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.
2. In prima istanza, l'Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.
3. Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.
4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.
SEZIONE III - FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI
ART. 21
DIRITTO DI ASSEMBLEA DEI GENITORI
1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297, qui di seguito riportato:
Articolo unico
a. Le Assemblee dei Genitori sono disciplinate dal Regolamento di Circolo e dall'art. 15 del D.L.vo 16-04-1994, n. 297, dal DPR 27§/1999 (Regolamento dell'autonomia scolastica)e dalle disposizioni di legge e regolamenti ministeriali vigenti in materia.
b. I Rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione formano il Comitato dei Genitori.
c. Il Comitato dei Genitori nasce per informare, riunire e rappresentare i genitori in rapporto agli organismi scolastici e non, per proporre agli stessi iniziative e pareri inerenti le attività scolastiche, sempre con finalità educative.
d. Le attività del Comitato dei Genitori si basa sulla volontà dei genitori di riunirsi e di collaborare con la scuola al fine di raggiungere obiettivi comuni. E' organo indipendente che, in piena autonomia, si propone come interlocutore della Direzione, degli organi collegiali, dei docenti, dei genitori e degli studenti.
e. I componenti del Comitato dei Genitori partecipano, con facoltà di intervento ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Circolo, secondo le disposizioni del punto 10, art. 12, del Regolamento del 2° Circolo Didattico di Ferentino.
f. Il Comitato dei Genitori è Organo consultivo ed esprime pareri e proposte di cui il Consiglio di Circolo e il Collegio dei Docenti devono preventivamente tenere conto ai fini della messa a :~ punto del P.O.F. e dei progetti di sperimentazione nonché, con particolare ma non esaustivo riferimento, di tutte quelle attività per le quali sia richiesto una partecipazione finanziaria delle famiglie.
g. Il Comitato dei Genitori sì riunisce su richiesta di almeno TRE Componenti. La richiesta deve essere indirizzata al Direttore Didattico, secondo il disposto dell'art. 5 del D.L.vo richiamato in premessa. In caso di incompatibilità con gli impegni scolastici, la convocazione deve comunque avvenire entro sei giorni lavorativi dalla data richiesta.
h. Le riunioni del Comitato dei Genitori, che possono essere a livello di singolo Plesso o dell'intero Circolo, sono convocate secondo il disposto dell'art. 5 del D.L.vo richiamato in premessa. Ad esse partecipano il Direttore Didattico o suo delegato ed il Presidente del Circolo Didattico o suo delegato, quest'ultimo individuato fra gli stessi rappresentanti dei genitori.
i. La convocazione del Comitato dei Genitori avviene mediante avviso secondo le modalità previste per la convocazione del Consiglio di Circolo. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'Ordine del Giorno, dovrà essere consegnato in busta chiusa ai figli dei componenti il Comitato dei Genitori e, ugualmente, affisso nell'albo dei singoli Plessi che costituiscono il Circolo Didattico. La convocazione, per questioni urgenti, potrà avvenire anche mediante avviso telefonico ai opera dei Componenti richiedenti. Al riguardo la Segreteria del Circolo Didattico dovrà fornire adeguato supporto.
j. Nel caso in cui la riunione sia richiesta a livello di singolo Plesso, il Direttore Didattico, se ritiene che gli argomenti posti all'Ordine del Giorno siano di interesse generale, può richiedere che la riunione sia allargata a livello di Circolo.
k. Le riunioni del Comitato dei Genitori sono, di
norma, presiedute da chi l'ha richiesta.
l. In funzione consultiva le riunioni del Comitato dei Genitori, sia a livello di singolo Plesso che a livello di Circolo, sono convocate e presiedute dal Presidente del Circolo Didattico.
m. Alle riunioni del Comitato dei Genitori partecipano, oltre alle persone indicate «nella precedente lettera i), i docenti del Plesso o del Circolo a seconda che la riunione sia stata convocata per singolo Plesso o per il Circolo nonché esperti esterni, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.
n. Delle riunioni del Comitato dei Genitori viene
redatto un verbale, redatto e sottoscritto da chi ha presieduto la riunione, che viene affisso all'albo dei singoli Plessi che costituiscono il Circolo.
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, di plesso, del Circolo.
4. Alle assemblee dei genitori possono partecipare, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti rispettivamente della classe, del plesso, del circolo.
5. Alle assemblee possono essere invitati a riferire specialisti in genere per trattare argomenti inerenti la vita della scuola.
ART. 22
ASSEMBLEA DI CLASSE
1. Il rappresentante dei genitori eletto nel consiglio di Interclasse, oppure un quinto dei genitori degli alunni della classe, possono convocare assemblee di classe.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
ART. 23
ASSEMBLEA DI PLESSO
1. Per problemi riguardanti l'intero plesso, la maggioranza dei rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio d'Interclasse, oppure un quinto dei genitori degli alunni del plesso, può convocare assemblee di plesso.
2. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
ART. 24
ASSEMBLEA DI CIRCOLO
1. I genitori eletti nei Consigli d'Interclasse di tutti i plessi possono costituire un comitato di genitori di circolo.
2. Il comitato elegge un presidente e un segretario e si da un regolamento che sarà reso noto al Consiglio di Circolo.
3. Il presidente, oppure la maggioranza del comitato convocano l'assemblea di circolo.
4. Gli interessati dovranno presentare domanda scritta per l'utilizzo dei locali scolastici, specificando altresì l'ordine del giorno, al Dirigente Scolastico, il quale, valutata la richiesta, concederà l'autorizzazione.
II
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
SEZIONE I -CRITERI E NORME PER L’OFFERTA FORMATIVA E FUNZIONAMENTO
DELLA SCUOLA.
ART. 25
CRITERI PER IL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA
1. L'organico funzionale del Circolo è distribuito nei plessi secondo questi criteri:
2. garantire la continuità didattica;
3. distribuire gli insegnanti in modo da consentire da un lato la copertura del tempo scuola dei plessi e dall'altro di avere un numero di ore di contemporaneità il più omogeneo possibile;
4. assicurare l'insegnamento di tutte le discipline del curricolo in tutte le scuole.
ART. 26
TEMPO SCUOLA
SCUOLE PRIMARIE:
30 ore settimanali per alunni delle classi 1^-2^-3^-4^-5^
programmazione quindicinale dei docenti
flessibilità oraria per laboratori
ORARIO SCUOLE DELL’INFANZIA:
8.00/13.00 (orario antimeridiano)
8.00/16.00 (orario prolungato)
flessibilità oraria per lavoro laboratoriale.
ORARIO SCUOLE PRIMARIE:
8.00/13.00 Giovanni Paolo II-Pasciano-Don Guanella
8.25/13.25 Fumone Pozzi
flessibilità oraria per lavoro laboratoriale.
ART. 27
ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI/SEZIONI E AI PLESSI
1. L'assegnazione del personale ai plessi e alle classi è finalizzata alla piena realizzazione delle attività previste dal POF, oltre che alla valorizzazione delle risorse e delle competenze professionali, secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e approvati dal Consiglio di Circolo, nonché secondo quando coerentemente previsto dalla contrattazione decentrata d'Istituto.
I criteri approvati nel Collegio Docenti (10/09/2009) del II Circolo Didattico di Ferentino sono i seguenti:
a. continuità didattico-educativa nel plesso di servizio;
b. scorrimento della graduatoria di Circolo;
c. equa distribuzione delle risorse e delle competenze professionali.
2. Nell'assegnazione delle classi, il Dirigente Scolastico tiene conto delle specifiche competenze e titoli professionali in possesso dei docenti.
ART. 28
ORARI
1. Gli orari devono essere organizzati nel rispetto dei seguenti criteri:
2. ATTIVITA’:
a. equa distribuzione delle ore di attività didattica;
b. equa distribuzione delle attività nelle varie fasce orarie giornaliere;
c. attività di almeno due ore consecutive, dove possibile;
d. distribuzione dell'orario delle attività su base prevalentemente settimanale.
3. ALUNNI ED ALUNNE:
a. rispetto dei criteri psicologici di apprendimento;
b. necessità di dosare e alternare attività a diverso carico cognitivo.
4. DOCENTI:
a. alternanza degli orari;
b. distribuzione su non meno di cinque giorni settimanali;
c. equa suddivisione dei tempi delle attività;
d. equa distribuzione della presenza in una classe nell'arco della settimana;
e. rispetto dei tempi previsti dal curricolo.
5. PERSONALE DI SEGRETERIA:
a. equa distribuzione dei carichi di lavoro;
b. possibilità di tenere aperto l'ufficio al pubblico Per due pomeriggi a settimana
ART. 29
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Gli alunni e le alunne residenti nei comuni del circolo e fuori comune che chiedono l'iscrizione alla scuola primaria sono iscritti alla classe di riferimento.
2. Nel caso in cui le richieste fossero superiori alle disponibilità, si applicano i seguenti criteri di priorità:
a. presenza nel plesso di fratelli già frequentanti;
b. gli alunni e le alunne i cui genitori svolgono attività lavorativa documentata nel Comune, sede della scuola, in cui è richiesta l'iscrizione;
c. residenza dei nonni nel Comune sede della scuola in cui è richiesta l'iscrizione;
d. sorteggio.
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA LISTA D'ATTESA ALUNNI SCUOLE DELL'INFANZIA
Per le scuole dell'infanzia si propongono i seguenti criteri progressivi per la formazione della lista d'attesa, qualora il numero degli alunni sia superiore a quello consentito e non venga concessa una sezione in più:
1- precedenza ai bambini portatori di handicap
2- residenti nel comune
3- ammissione con priorità dei bambini di 5 anni
4- particolari situazioni familiari, ad esempio mancanza di uno o di entrambi i genitori
5- tra i bambini non iscritti ammissione con priorità degli iscritti nei termini stabiliti dalle norme vigenti.
Il possesso dei requisiti dovrà essere attestato personalmente dai genitori dell'alunno mediante Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della Legge n. 15 di 4.1.1968
A parità di condizione viene data precedenza ai bambini di maggiore età.
I bambini che si assentino dalla scuola senza giustificato motivo per un periodo continuativo superiore ad un mese sono dimessi dalla scuola con disposizione del Dirigente Scolastico, su motivata proposta degli insegnanti e previ gli eventuali accertamenti. Analogo provvedimento può essere adottato per ripetute assenze non giustificate.
ART. 30
TUTELA DELLA PRIVACY
1. All'atto dell'iscrizione ad una scuola del circolo, si chiede, tramite un apposito modulo, il consenso ai genitori per il trattamento dei dati personali degli alunni, delle alunne e delle famiglie.
2. Ad ogni famiglia è consegnata un'informativa sul trattamento dei dati ordinari e sensibili in possesso della scuola, come previsto dal D.L.vo 196/03.
3. In occasione della realizzazione di iniziative aperte al pubblico (ad es.: allestimento di mostre, preparazione di cd-rom, redazione di libri, pubblicazioni di fotografie sui viaggi d'istruzione o sull'attività didattica) gli insegnanti chiedono di volta in volta il consenso ai genitori.
ART. 31
FORMAZIONE DELLE CLASSI
1. Le classi sono formate distribuendo in maniera equa le varie diversità (di sesso, di età, di etnia, di capacità, ecc. ...). Nelle classi in cui sono inseriti gli alunni e le alunne diversamente abili il numero massimo di alunni ed alunne è entro i limiti stabiliti dalla legge.
2. Nella formazione delle classi bisogna tenere conto dei limiti stabiliti dalla legge per lo sdoppiamento delle classi.
3. Devono in ogni modo essere attentamente valutate, desumendole dalle informazioni ricevute dalla scuola dell'infanzia, la qualità e il tipo di relazione che i bambini e le bambine hanno già instaurato nel periodo che precede l'ammissione in una scuola.
ART. 32
ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DEGLI ALUNNI IN TRASFERIMENTO
1. Gli alunni che si iscrivono alla scuola successivamente alla formazione delle classi sono iscritti alla classe di competenza.
2. L'assegnazione alla sezione è decisa dal Dirigente Scolastico, tenendo conto della situazione dichiarata dagli insegnanti e degli eventuali aggiornamenti, sulla base dei criteri individuati dal Collegio Docenti.
ART. 33
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE
1. In caso di sciopero il Dirigente Scolastico comunica alle famiglie, in base alle informazioni in suo possesso, il modo di funzionamento del servizio scolastico.
2. Gli insegnanti che non aderiscono allo sciopero sono tenuti a vigilare su tutti gli alunni e le alunne presenti nel plesso.
ART. 34
SICUREZZA
1. Tutti sono tenuti ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute in apposite circolari e ad osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate nei piani di prevenzione ed evacuazione.
2. In caso di infortunio bisogna seguire quanto stabilito dal "REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI" (ALLEGATO 1).
ART. 35
ASSICURAZIONE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
Tutti gli alunni e le alunne delle scuole del circolo sono coperti da una polizza assicurativa Regionale e da una integrativa scelta dal Consiglio di Circolo.
ART. 36
ABBIGLIAMENTO A SCUOLA
Gli alunni e le alunne devono presentarsi a scuola vestiti comodamente e in modo adeguato alle attività che svolgono, ma comunque rispettoso del luogo.
SEZIONE II - L'ALUNNO E L'ALUNNA A SCUOLA
ART. 37
VIGILANZA SUGLI ALUNNI E SULLE ALUNNE
1. Gli insegnanti sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.
2. Devono vigilare sugli alunni e sulle alunne per tutto il tempo della loro permanenza a scuola.
VIGILANZA SCUOLE DELL'INFANZIA
La scuola dell'infanzia funziona per un minimo di 8 ore giornaliere secondo la legge 444 del 18 marzo 1968. Gli orari di apertura e di chiusura, nonché il calendario scolastico, sono stabiliti in base alle esigenze locali e sono approvati e convalidati dal Consiglio di Circolo.
La vigilanza e la responsabilità degli alunni, in orario scolastico, sono affidate in ogni momento alle insegnanti titolari di sezione, in caso di necessità al personale ausiliario che collabora con le insegnanti stesse.
Le norme che regolano la vigilanza durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza nella scuola , sono:
a) l'orario d'entrata e di uscita viene stabilito secondo le esigenze di servizio, all'inizio dell'anno scolastico, su delibera del Consigli di Circolo. Il servizio dei trasporti viene effettuato dal Comune con personale appositamente incaricato, presente durante il tragitto, che provvede alla sorveglianza. Nessun mezzo di trasporto può entrare nello spazio antistante l'atrio della scuola. I genitori possono accompagnare i bambini a scuola anche all'interno dell'edificio scolastico, sia per favorire in un primo momento l'inserimento dei bambini evitando il distacco brusco dalla famiglia, sia per instaurare un rapporto di cooperazione e collaborazione tra scuola e famiglia. In caso di assenza temporanea del titolare di sezione per gravi motivi, tutte le insegnanti e il personale ATA collaborano per garantire il normale funzionamento dell'attività didattica anche per la sezione rimasta temporaneamente scoperta. Gli alunni in ritardo giustificato, rispetto all'orario stabilito per ciascun plesso all'inizio dell'anno, sono ammessi a scuola purché il ritardo non diventi un'abitudine. Al termine dell'orario scolastico i bambini vengono consegnati dalle insegnanti personalmente ai familiari qualora non usufruiscano dello scuolabus. Nel caso in cui i bambini siano trasportati dal pulmino, l'insegnante li accompagnerà allo stesso e li affiderà all'incaricato comunale della sorveglianza, che li assisterà.
b) Gli alunni possono frequentare la scuola o per il solo turno antimeridiano o per l'intera giornata, secondo ciò che viene richiesto dai genitori al momento "dell'iscrizione e che verrà poi comunicato alle insegnanti. Gli alunni non possono, di norma, abbandonare la scuola durante l'orario previsto per le lezioni, salvo in casi motivati; in tutti i casi gli alunni saranno affidati ai genitori, a chi esercita la patria potestà, o familiari e adulti autorizzati, previa sottoscrizione dell'apposito modulo.
ART. 38
INGRESSO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. L'ingresso alla scuola avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, al momento dell'apertura dei cancelli.
2. L'uscita degli alunni dal cancello avviene ordinatamente sotto la diretta sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici.
3. La scuola e il personale ausiliario non possono assumersi alcuna responsabilità per gli alunni che pervenissero negli spazi adiacenti all'edificio scolastico prima e dopo l'orario d'ingresso e di uscita.
4. Per eventuali danni arrecati dagli alunni alle strutture dell'edificio in orario extra scolastico si farà carico ai genitori interessati. Per quanto riguarda la vigilanza degli alunni in caso di sciopero, valgono le disposizioni normative vigenti.
ART. 39
INGRESSO ANTICIPATO
1. Gli alunni e le alunne che arrivano a scuola con il pulmino sono accolti nell'edificio scolastico e sorvegliati dal personale incaricato dal Comune.
2. Per problemi di lavoro di entrambi i genitori potranno usufruire del servizio di pre-post scuola.
ART. 40
RITARDI
1. L'alunno o l'alunna in ritardo è sempre ammesso a scuola in qualsiasi ora dello svolgimento delle lezioni.
2. I ritardi devono sempre essere motivati. Nel caso in cui il genitore accompagni il figlio o la figlia a scuola giustificherà verbalmente il ritardo agli insegnanti. Nel caso in cui l'alunna o l'alunno venga a scuola da solo, il giorno successivo presenterà la giustificazione scritta del ritardo firmata dai genitori.
3. Continui ritardi non giustificati saranno segnalati al Dirigente Scolastico che provvedere a interpellare i genitori.
ART. 41
NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Le alunne e gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e partecipare a tutte le attività scolastiche programmate, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Le alunne e gli alunni sono tenuti a rispettare gli orari deliberati dal Consiglio di Circolo.
3. Le alunne e gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale e dei compagni un comportamento rispettoso, anche formale, consono ad una convivenza civile.
4. All'apertura del cancello le alunne e gli alunni entrano in modo ordinato, senza correre e senza spingersi.
5. Le alunne e gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale merenda.
6. All'interno degli edifici scolastici non si corre, non si fanno giochi pericolosi per sé e per gli altri, ci si sposta senza disturbare.
7. Non è consentito agli alunni ed alle alunne di uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni.
8. Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione dell'insegnante.
9. In ambito scolastico non possono essere tenuti oggetti, anche di valenza simbolica, che potrebbero rivelarsi strumenti di offesa.
10. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti.
11. Alla fine delle lezioni le alunne e gli alunni escono in modo ordinato e sotto la sorveglianza degli insegnanti.
Integrazione:
• è considerato ritardo l'entrata a scuola successiva alle ore 8,20. Dopo n°3 ritardi nell'arco di un bimestre, verranno convocate le famiglie degli alunni per giustificare personalmente presso l'ufficio di Direzione;
• le uscite anticipate da scuola devono rappresentare eventi eccezionali, saranno pertanto consentite
n° 2 uscite per bimestre, comunque non oltre le 12,30, salvo richieste documentate; per i ritardi oltre le ore 13,25, si telefona alle famiglie, soprattutto per i ritardi sistematici.
ART. 42
DIRITTI, DOVERI E SANZIONI DISCIPLINARI DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
DIRITTI DEGLI ALUNNI
Ogni alunno ha diritto:
• Ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno.
• Alla continuità del processo di apprendimento, alla valorizzazione delle attitudini personali e al riconoscimento del proprio lavoro.
• Alla libertà d'espressione, di pensiero e di religione, nel rispetto degli altri.
• Ad una informazione precisa sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
• Alla riservatezza delle informazioni di carattere personale e familiare.
• Ad una valutazione trasparente e tempestiva.
• Ad una vita serena in un ambiente che favorisca la crescita integrale e che promuova la tolleranza, la solidarietà e un sano sviluppo fisico e psichico.
DOVERI DEGLI ALUNNI
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti:
• A frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
• Ad avere nei confronti di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
• A mantenere un comportamento corretto secondo i principi fondanti delle vita della comunità scolastica.
• Ad utilizzare le strutture, gli strumenti e i sussidi didattici senza arrecare danni al patrimonio della scuola.
• A salutare tutti gli insegnanti, tutto il personale scolastico, le persone che entrano in classe e i compagni stessi.
• A rispettare l'ordine all'entrata e all'uscita della scuola, a fare silenzio nei corridoi, a camminare con passo leggero, a chiedere e aprire le porte con garbo.
• A parlare uno alla volta, ad alzare la mano per chiedere la parola e a rispettare l'opinione degli altri.
SANZIONI DISCIPLINARI
Nei confronti degli alunni che manchino ai doveri scolastici, non osservino le regole disciplinari e organizzative o non portino rispetto al personale delle scuola e ai compagni, saranno presi dei provvedimenti disciplinari. I provvedimenti varieranno secondo la gravità della mancanza, avranno finalità educative e tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
MANCANZE DISCIPLINARI
Negligenze, ritardi, mancanza d'impegno e ogni altro comportamento contrario a quanto scritto in questo Regolamento comporteranno:
• Una nota informativa scritta dei docenti alla famiglia. Non è ammesso ricorso.
• Nel caso di reiterazione dei comportamenti sopra citati la trascrizione nel registro di classe. Non è ammesso ricorso.
• Nel caso di reiterazione dei medesimi comportamenti, anche se non omogenei, l'ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, che sarà comunicata alla famiglia.
GRAVI MANCANZE DISCIPLINARI
Sono da considerare gravi mancanze disciplinari:
• Gravi offese verbali e non verbali a compagni e al personale della scuola.
• Danni fisici e materiali arrecati volontariamente a compagni o al personale della scuola con l'uso della forza e/o con ogni genere di comportamento violento.
• Soprusi ed atti d'intimidazione nei confronti dei compagni o del personale della scuola.
ART. 43
INTERVALLO
1. L'intervallo dura 15 minuti.
2. Avviene sempre alla presenza degli insegnanti.
3. Si svolge nelle aule, nei corridoi o nei cortili, secondo le disponibilità della sede e le condizioni climatiche.
4. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
5. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.
6. L'intervallo divide la mattina in due nuclei orari.
7. Al suono del campanello ogni attività dev'essere sospesa, per consentire a tutti gli alunni e le alunne di usufruire per intero del tempo di pausa stabilito.
ART. 44
USCITA
1. Al termine delle lezioni gli alunni e le alunne, in fila per classe, sono accompagnati dagli insegnanti fino al cancello principale della scuola. I genitori attenderanno i propri figli al di là del cancello principale , che verrà aperto dai collaboratori scolastici un minuto prima del suono della campana per l'uscita.
2. Gli alunni che a causa dei turni dì trasporto degli scuolabus devono attendere l'arrivo dell'automezzo sono affidati alla sorveglianza dei collaboratori scolastici.
3. Nel caso in cui un alunno o un'alunna che solitamente utilizza lo scuolabus per ritornare a casa, non utilizza il pulmino per il ritorno, i genitori lo devono comunicare per iscritto.
4. Qualora si verificassero ripetuti ritardi da parte di alcuni genitori nel venire a riprendere i propri figli al termine delle lezioni, gli insegnanti informano il Dirigente Scolastico.
ART. 45
USCITA ANTICIPATA
1. Solo per gravi e giustificati motivi, illustrati per iscritto e firmati dai genitori (o da chi ne fa le veci), un alunno o un'alunna può uscire anticipatamente dalla scuola.
2. La richiesta non è, comunque, accolta se l'alunna o l'alunno non è prelevato da un genitore o da una persona conosciuta autorizzata per iscritto da un genitore.
3. I genitori che devono prelevare un alunno o una alunna prima della conclusione delle lezioni attendono nell'atrio della scuola: è compito dei collaboratori scolastici avvisare ed accompagnare l'alunno o l'alunna dai genitori. Prima di prendere in
consegna il figlio o la figlia i genitori o la persona autorizzata firmano l'apposita richiesta e la dichiarazione di assunzione di responsabilità.
ART. 46
MODALITÀ DI COMUNICAZIONE TRA INSEGNANTI E GENITORI
1. Tutte le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono per iscritto.
2. In caso di necessità gli insegnanti telefonano a casa dei genitori degli alunni e delle alunne.
3. Si effettuano colloqui e/o assemblee di classe tra gli insegnanti della classe ed i genitori. La data e l'ora della convocazione sono comunicati di volta in volta dagli insegnanti con avviso scritto da controfirmare.
4. In caso di necessità i genitori/gli insegnanti possono richiedere un incontro con gli insegnanti della classe/i genitori degli alunni o delle alunne. Tale incontro avverrà al di fuori dell'orario delle lezioni.
ART. 47
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
1. Tutte le assenze degli alunni e delle alunne superiori a 5 giorni devono essere giustificate con certificato medico.
2. In caso di assenze prevedibili è opportuno avvisare anticipatamente gli insegnanti. Se l'assenza prevista ha una durata superiore alla settimana, i genitori devono rilasciare una dichiarazione scritta.
3. In caso di assenze ricorrenti e non adeguatamente motivate gli insegnanti avvisano il Dirigente Scolastico il quale provvedere a richiamare i genitori.
4. Ai genitori resta comunque il dovere di assicurarsi della presenza dei loro figli a scuola.
5. In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte alle famiglie. Qualora per le assenze si configurasse un non assolvimento dell'obbligo scolastico, su segnalazione dei docenti di classe, il Dirigente Scolastico informerà il sindaco del comune di residenza.
ART. 48
ASSENZA DELL'INSEGNANTE
.In caso di assenza di un insegnante, in attesa dell'arrivo del supplente, gli alunni e le alunne sono affidati ai colleghi in servizio o, per un tempo limitato, al personale ausiliario.
ART. 49
ASSUNZIONE DI MEDICINALI DA PARTE DEGLI ALUNNI E DELLE ALUNNE
1. Per quanto riguarda l'assunzione di medicinali a scuola da parte degli alunni e delle alunne si fa riferimento alle norme vigenti.
ART. 50
USCITE SUL TERRITORIO - VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE
1. Le uscite nell'ambito del territorio del Comune, senza l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici o privati, possono essere svolte liberamente per scelta degli insegnanti dopo aver acquisito all'inizio dell'anno il consenso scritto dei genitori (o di chi ne fa le veci).
2. In tali uscite i docenti possono essere supportati dai collaboratori scolastici nella sorveglianza, e dai vigili urbani, in particolare in quei frangenti che prevedono brevi trasferimenti a piedi.
3. I viaggi di istruzione e le visite guidate motivati da ragioni pedagogico-didattiche, si configurano come esperienza di apprendimento e di crescita della personalità, rientrando tra le attività integrative della normale vita scolastica.
4. I viaggi di istruzione sono effettuati durante tutto l'anno scolastico e possono durare anche più di un giorno. Il viaggio d'istruzione della durata di un giorno non può prevedere un tempo di viaggio che duri più di 7 ore.
5. Per i viaggi della durata di uno o più giorni ad ogni insegnante viene affidata al massimo la sorveglianza di 15 alunni e alunne; per spostamenti brevi ed in base alla finalità del viaggio d'istruzione si può derogare dal rapporto di 1/15.
6. Gli alunni e le alunne diversamente abili sono accompagnati dall'insegnante di sostegno o dall'assistente ad personam o anche da un insegnante di classe che si occuperà solo della sorveglianza dell'alunno o dell'alunna diversamente abile.
7. Il Consiglio di Circolo, in caso di necessità, su richiesta scritta e motivata degli insegnanti di classe, può intervenire con contributi economici per permettere la partecipazione degli alunni ai viaggi di istruzione.
8. A norma di Legge non è consentita la gestione extra-bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere totalmente versate sul c/c bancario o postale della scuola o dalle singole famiglie o dal docente referente o da un genitore
Incaricato.
9. Nel programmare un viaggio d'istruzione gli insegnanti devono indicare anche il nominativo di un docente disposto a sostituire un collega eventualmente ammalato o impossibilitato a partecipare al viaggio.
10. I genitori possono partecipare ai viaggi d'istruzione, dando la precedenza ai rappresentanti di classe, in base al numero dei posti disponibili.
11. Il piano annuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate che si intendono effettuare nel corso dell'anno viene illustrato dagli insegnanti durante la riunione dei consigli di d'intersezione e d'interclasse.
12. Per quanto non previsto dal regolamento sì fa riferimento alle C.M. 291/92 e C.M. 623/98.
13. Il Dirigente Scolastico è delegato ad autorizzare, motivatamente, eventuali modifiche della data di effettuazione del viaggio, fermo restando il rispetto delle condizioni deliberate.
14. Il Dirigente Scolastico in caso d'urgenza, può autorizzare direttamente le visite guidate con lo scuolabus e altro mezzo di trasporto pubblico senza il previo assenso del Consiglio di Circolo, quando ricorrono le seguenti condizioni:
a. siano preventivamente acquisite le autorizzazioni dei genitori;
b. svolgimento in orario scolastico antimeridiano o pomeridiano;
c. adeguata motivazione;
d. raggio di distanza entro 30-40 KM dalla sede scolastica.
15. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione alla successiva riunione del Consiglio di Circolo delle visite effettuate in questi termini.
SEZIONE III - IL PERSONALE
ART. 51
DOCENTI
1. I docenti sono tenuti al rispetto dell'orario di servizio.
2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti.
3. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.
4. Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe.
5. Durante le ore di lezione il docente consente l'uscita dalla classe agli alunni in funzione delle effettive necessità.
6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
7. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi.
8. Gli insegnanti accompagnano la classe in fila fino al cancello principale della scuola. Per gli alunni che ritornano a casa a piedi da soli, all'inizio dell'anno scolastico, gli insegnanti acquisiscono una dichiarazione scritta dei genitori, su apposito modello predisposto dagli uffici di segreteria. All'inizio dell'anno, i docenti istruiscono gli alunni sulle modalità di ingresso e di uscita dalla scuola.
9. Gli alunni possono uscire dall'edificio scolastico prima del termine delle lezioni solo su richiesta scritta e firmata dai genitori che devono presentarsi personalmente a ritirare i propri figli o avere indicato una persona delegata nella richiesta stessa. La persona delegata deve essere conosciuta dai docenti, diversamente deve essere riconoscibile tramite documento d'identità.
10. La richiesta/permesso di uscita, e la contestuale assunzione di responsabilità, sottoscritta dal genitore o dalla persona delegata, verrà conservato nel registro di classe fino al termine dell'anno scolastico.
11. Se un alunno o un'alunna accusano malore improvviso o manifestano evidenti segni di malattia, vengono avvertiti i genitori o le persone da loro indicate, mediante avviso telefonico; in caso di evidente gravità si avverte il 118.
12. I docenti devono prendere visione della valutazione dei rischi, dei piani di emergenza e di evacuazione dei locali della scuola previsti dalla Legge 626/94 e devono sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. Essi devono attenersi alle direttive impartite dal Dirigente Scolastico con apposite circolari.
13. È vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni.
14. Ogni docente deve prendere visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari inserite nell'apposito registro si intendono regolarmente notificate, quando siglate da ogni docente, a seguito dell'informazione ricevuta dal collaboratore scolastico preposto per tale incarico..
15. I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
16. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, a meno che sussistano motivi inderogabili ed urgenti.
17.1 registri di classe devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e, per la parte contenente i dati personali, rimanere custoditi a scuola in appositi armadi.
ART. 52
PERSONALE AMMINISTRATIVO
1. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il nome.
2. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
3. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.
4. Collabora con i docenti.
5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. La presenza in servizio è accertata dal DSGA.
ART. 53
COLLABORATORI SCOLASTICI
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate. La presenza in servizio è accertata dal DSGA.
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
3. I collaboratori scolastici:
a. indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
b. devono svolgere compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni e delle alunne nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione;
c. sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;
d. collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
e. collaborano con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio;
f. favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap;
g. vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
h. possono svolgere, su accertata disponibilità e possibilità legata alle esigenze di servizio, funzione di supporto ai docenti durante i viaggi e le visite d'istruzione;
i. riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
j. sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ingresso in ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante;
k. tengono sempre un comportamento consono alla loro funzione;
l. tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
m. provvedono alla quotidiana pulizia dei locali scolastici e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;
n. non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;
o. sorvegliano che estranei non espressamente autorizzati dal Dirigente Scolastico accedano alla scuola;
p. prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti, dei consigli di circolo, delle commissioni/gruppi di lavoro, degli incontri di formazione, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
q. sorvegliano l'uscita degli alunni dalle aule e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;
r. ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Segreteria o all'insegnante responsabile del plesso. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione;
s. accolgono il genitore dell'alunno che vuole richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata.
4. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
a. che tutte le luci siano spente;
b. che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
e. che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola;
d. che ogni cosa sia al proprio posto ed in perfetto ordine;
e. che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola e degli uffici.
5. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi loro indirizzati; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati a tutto il personale.
6. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.
SEZIONE IV - EDIFICI ED ATTREZZATURE
ART. 54
UTILIZZO DEI LOCALI SCOLASTICI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO
1. I locali scolastici possono essere utilizzati, dopo l'orario delle lezioni, per attività che realizzano la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile e sportiva.
2. Spetta al Comune, su parere del Consiglio di Circolo, disporre la concessione temporanea dei locali.
3. Nella richiesta dei locali dovranno essere specificati:
- il nominativo e il recapito della persona responsabile dell'organizzazione delle attività cui far riferimento per ogni eventuale comunicazione;
- l'attività che si intende svolgere;
- il periodo e l'orario di utilizzo;
Il consenso del Consiglio di Circolo è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
- il richiedente deve assumersi l'onere dell'apertura, della chiusura, della pulizia e dell'igiene dei locali;
- il richiedente deve assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso possono derivare a persone o cose.
4. Qualora le condizioni sopraelencate non siano rispettate, il Consiglio di Circolo può revocare il parere favorevole alla concessione dei locali.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al "REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI" (ALLEGATO 3)
ART. 55
CONSERVAZIONE DEI SUSSIDI E DELLE ATTREZZATURE
1. Il Dirigente Scolastico designa il personale scolastico incaricato del controllo dei sussidi e delle attrezzature in ciascun plesso.
2. I sussidi e le attrezzature sono custoditi in locale idoneo dal personale scolastico incaricato.
3. Al termine dell'anno scolastico il responsabile effettuerà un controllo delle attrezzature e dei sussidi, anche per verificarne il funzionamento e consegnerà al Dirigente Scolastico un elenco di quelli inservibili.
4. Nessun sussidio può essere eliminato senza autorizzazione deliberata dal Consiglio di Circolo.
5. Sono consentiti gli scambi temporanei di attrezzature e di sussidi tra i vari plessi del Circolo e tra le varie scuole presenti sul territorio.
6. Sono inoltre consentiti prestiti di sussidi ad enti ed associazioni senza fine di lucro, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e relativa assunzione di responsabilità.
ART. 56
USO DEGLI STRUMENTI DI SCRITTURA E DUPLICAZIONE
1. Le attrezzature dell'ufficio e delle scuole del circolo per la stampa e la riproduzione (computer, macchine da scrivere, fax, fotocopiatrice) da parte di tutto il personale sono riservate all'uso amministrativo e didattico.
2. È escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.
3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti. Il Dirigente Scolastico, sentiti i responsabili di plesso ed i collaboratori del Dirigente Scolastico, stabilisce il numero massimo di copie ad alunno per uso didattico.
4. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
ART. 57
BIBLIOTECA DI CIRCOLO
1. La biblioteca è a disposizione di tutto il personale docente e non docente del Circolo, e per tutti coloro che ne facciano richiesta.
ART. 58
VIDEOTECA DI CIRCOLO
1. La videoteca di circolo, è a disposizione del personale docente per il prestito di videocassette da utilizzare nelle scuole.
ART. 59
BIBLIOTECHE DI PLESSO
1. Il Dirigente Scolastico designa gli insegnanti incaricati del controllo dei libri che fanno parte delle biblioteche di plesso in dotazione alle varie scuole. Gli stessi insegnanti sono coordinati dal docente Funzione Strumentale preposto.
2. Al termine dell'anno scolastico l'insegnante Funzione Strumentale coordinerà il controllo di tutti i volumi ed avanzerà proposte dettagliate di acquisto di nuovo materiale librario.
ART. 60
MENSA SCOLASTICA
1. Nei plessi delle scuole dell'infanzia in cui funziona la mensa scolastica viene adottato un apposito regolamento. Tale regolamento è adottato dal Consiglio di Intercesse del Plesso e approvato dal Consiglio di Circolo.
2. Nella scuola è ammesso il consumo di alimenti ad uso personale.
3. Nelle scuole non è consentita la distribuzione di cibo agli alunni che non provenga direttamente dai centri di cottura delle mense stesse.
4. Tuttavia, per la realizzazione di particolari progetti, è consentita la distribuzione di determinati cibi dopo aver raccolto un'apposita autorizzazione scritta (in cui siano elencati i cibi da distribuire e gli ingredienti) da parte dei genitori.
ART. 61
AULE MULTIMEDIALI
1. Il Dirigente Scolastico designa l'insegnante responsabile delle aule multimediali dell'Istituzione Scolastica, previa presentazione del relativo progetto, deliberato dagli organi collegiali competenti. Il responsabile concorda un calendario con l'indicazione delle fasce orarie e dei giorni di utilizzo delle aule multimediali.
2. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o bere nei laboratori.
3. I collegamenti ad Internet sono riservati ad un uso didattico o amministrativo.
4. Un apposito regolamento disciplina il funzionamento delle aule multimediali.
ART. 62
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO
1. Possono essere distribuiti nella classi, senza necessità di autorizzazione, i seguenti materiali:
a) comunicazioni sindacali riguardanti motivazioni di sciopero di personale della scuola;
b) comunicazioni delle amministrazioni comunali;
c) comunicazioni di iniziative organizzate nel comune da agenzie educative che hanno sede nel territorio comunale, purché abbiano un contenuto esclusivamente informativo;
d) nel periodo precedente alle elezioni degli organi collegiali, i materiali di propaganda elettorale da parte delle varie componenti;
e) l'informazione alla classe di quanto discusso nel Consiglio di Intercesse; fatta dal rappresentante dei genitori.
2. Previa autorizzazione, possono essere distribuiti anche i seguenti materiali:
f) avvisi esclusivamente informativi riguardanti iniziative per i genitori, da chiunque organizzate, purché abbiano carattere educativo-scolastico;
g) documenti di interesse generale riguardanti la scuola, firmati dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio di Interclasse, limitatamente al plesso di riferimento o nel Consiglio di Circolo.
3. La distribuzione dei materiali indicati ai punti f) e g), se deve essere fatta in tutto il Circolo o in più plessi, deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, se deve essere fatta nel plesso o in alcune classi del plesso deve essere autorizzata dal responsabile di Plesso.
ART. 63
AFFISSIONE ALLA BACHECA DELLA SCUOLA
1. A cura del Coordinatore di plesso, di concerto con gli Uffici di segreteria, devono essere affìssi alla bacheca della scuola i seguenti materiali:
a. calendario delle lezioni (per l'intero anno scolastico);
b. elenchi dei rappresentanti delle classi ( per l'intero anno scolastico);
c. orario apertura, indirizzo postale, indirizzo di posta elettronica, sito Internet, numero telefonico della Segreteria (per l'intero anno scolastico);
d. menù della mensa (fino alla sua sostituzione periodica);
e. data e orari di inizio delle lezioni (fino all'inizio delle lezioni);
f. formazioni classi prime (fino all'inizio delle lezioni);
g. convocazioni del Consiglio d'Interclasse (fino ad avvenuta riunione);
h. orari di funzionamento delle classi e relativo prospetto delle compresenze degli insegnanti per la scuola primaria.
2. Previa autorizzazione del Responsabile di plesso, possono essere affissi alla bacheca della scuola, per il tempo indicato, i seguenti materiali:
a. avvisi informativi di iniziative per i genitori a carattere educativo/scolastico (fino a conclusione iniziativa);
b. comunicati riguardanti motivazioni di sciopero del personale della scuola (fino a sciopero avvenuto);
c. documenti di interesse generale riguardanti la scuola firmati dalla maggioranza dei genitori eletti nel Consiglio 'Interclasse e/o nel Consiglio di Circolo (tempo di esposizione deciso di volta in volta da chi autorizza).
ART. 64
DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO
1. Nessun tipo di materiale pubblicitario di privati potrà essere distribuito nelle classi, neppure se corredato da "buoni" per il consumo e/o la consegna gratuita dì prodotti.
2. I materiali pubblicitari di Associazioni benefiche (Onlus, Organismi di ricerca scientifica, associazioni in difesa dei bambini) potranno essere distribuiti agli alunni solo a condizione che non prevedano la visione/la proposta di materiali (libri, diari, ...) con seguente proposta di acquisto.
ART. 65
RACCOLTE DI DENARO
1. Sono vietate raccolte di denaro e sottoscrizioni tra insegnanti, alunni ed alunne.
2. Tuttavia i Consigli di Interclasse e il Comitato dei Genitori, potranno farsi promotori di iniziative di raccolta di fondi o materiali da destinare ed enti e ad associazioni nazionali ed internazionali conosciute per il loro impegno a carattere umanitario e sociale, nonché alla stessa scuola.
3. Tali raccolte avranno comunque sempre carattere volontario.
ART. 66
DONAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
1. Si accettano donazioni da parte di enti, associazioni e privati.
2. Si accettano sponsorizzazioni di enti, associazioni e privati, la cui attività non contrasti con i principi educativi della scuola, per progetti specifici discussi ed approvati dal Consiglio d'Interclasse del singolo plesso.
3. Le somme in denaro vanno versate sul conto corrente della direzione didattica; i materiali invece sono consegnati alle scuole per essere usati direttamente o distribuiti agli alunni e alle alunne. Tali materiali possono contenere il logo dell'ente, dell'associazione o del privato che li fornisce.
ART. 67
ACCESSO ALLA SCUOLA DA PARTE DEGLI ESTRANEI
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti/consulenti" a supporto dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti/consulenti" permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente.
2. I tecnici che operano alle dipendenze delle Amministrazioni Comunali, previa informazione alla direzione e su riconoscimento, possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni.
3. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.
4. Dopo l'ingresso degli alunni i cancelli e le porte vengono chiusi e rimangono chiusi per tutta la durata delle lezioni.
5. I rappresentanti delle case editrici devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento ed essere in possesso di autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico.
ART. 68
CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA
1. È consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori, o chi ne fa le veci, di alunni diversamente abili per un ingresso e una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.
2. I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica ed i veicoli per la mensa o scuolabus sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo d'uomo e con prudenza, solo in assenza degli alunni.
ALLEGATO 1
REGOLAMENTO PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI
[b]ART 1 - INFORTUNI OCCORSI AGLI ALUNNI IN AMBIENTE SCOLASTICO[b]
1. OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE
a. Prestare assistenza all'alunno.
b. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario.
e. Avvisare i familiari con una comunicazione scritta o per telefono a seconda della gravità dell'infortunio.
d. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, l'ufficio di segreteria.
e. Stilare e consegnare in segreteria, entro i termini stabiliti, una dettagliata relazione per descrivere come è capitato l'infortunio in cui siano precisati: la data e l'ora, luogo in cui è successo l'infortunio, dinamica del fatto, nominativi insegnanti o adulti presenti. Tale relazione deve essere firmata solo dall'insegnante responsabile in quel momento dell'alunno infortunato.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
a. I genitori devono far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio.
3. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Informare il Dirigente Scolastico dell'infortunio.
b. Assumere a protocollo la relazione del docente o di chi ha assistito all'infortunio.
e. Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta, 1 copia conforme agli atti.
d. Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute.
ART. 2 - INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE
1. OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE
a. Prestare assistenza all'alunno.
b. Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi.
e. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, l'ufficio di segreteria.
d. Trasmettere con la massima urgenza all'ufficio della segreteria della scuola la relazione sull'infortunio ed eventuali certificati medici con prognosi.
e. Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA FAMIGLIA
a. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio;
3. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Quanto previsto all'art. 1.
ART 3 INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DENTRO L'ISTITUTO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE O DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE
1. OBBLIGHI DA PARTE DELL'INFORTUNATO
a. Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le veci.
b. Stilare urgentemente, se ne è in grado, una relazione sull'infortunio.
e. Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione:
d. recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;
e. consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.
2. OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA
a. Quanto previsto all'ari 1.
ALLEGATO 2
REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA CON ESPERTI PER PARTICOLARI ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI
Visto l'art. 33, comma 2, lett. G, del Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001) si adotta il seguente regolamento:
1) qualsiasi contratto deve essere coerente con le finalità e i compiti della scuola;
2) i contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, previa presentazione del relativo progetto, devono avere il chiaro carattere della sussidiarietà (L. 448/97) e tradursi in arricchimento professionale per gli operatori scolastici;
3) all'esperto si richiede il possesso dei titoli specifici in riferimento alla prestazione da svolgere se egli opera con i bambini deve dimostrare di avere titoli o esperienze in campo educativo e didattico;
4) per gli insegnamenti aggiuntivi (fuori dall'orario curricolare) o per attività che richiedono strutture e competenze specifiche, non in possesso della scuola, non sussistono le condizioni previste dal punto 2;
5) relativamente ai compensi, per le prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di arricchire l'offerta formativa, si applicano le tabelle sindacali.
ALLEGATO 3
REGOLAMENTO CONTENENTE LE MODALITÀ E I CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI.
VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44 del 01/02/2001 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici
VISTO l'art. 96 del T.U. 16/04/1994, n. 297;
VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 01/02/2001 in base al quale il Consiglio di Circolo è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;
VISTO l'art. 139, comma 1, del decreto Leg.vo 112/98 che prevede tra i compiti e le funzioni dei Comuni anche quello di dotarsi di un piano di utilizzo degli edifici e delle attrezzature d'intesa con le istituzioni scolastiche; si adotta il seguente regolamento:
ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1) I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati e soggetti privati, secondo termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel rispetto del piano di utilizzo emanato dall'Amministrazione Comunale.
ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE
1) Nella concessione dei locali a terzi tener conto prioritariamente delle attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione:
a. al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e contribuiscano all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica;
b. alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; e alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di terzi, senza fini di lucro
c. all'ambito culturale e sociale in cui si inserisce l'iniziativa;
2) Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività didattiche stesse.
3) Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico.
ART. 3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO
1) In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica i seguenti impegni:
a. indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente dell'istituzione scolastica;
b. osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;
c. sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla stessa istituzione scolastica;
d. lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche.
ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO
1) II concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo di locali stessi.
2) L'istituzione scolastica e il Comune devono in ogni caso ritenersi sollevati da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa o adottando altra idonea misura cautelativa.
ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO
1) L'uso dei locali può essere richiesto soltanto nelle fasce orario di sospensione delle lezioni.
ART. 6 - USI INCOMPATIBILI
1) Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell'edificio scolastico.
2) Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere.
3) È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento.
ART. 7 - DIVIETI PARTICOLARI
1) È vietata la vendita di cibarie e bevande all'interno della sale.
2) È inoltre vietato fumare.
3) L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all'osservanza di quanto segue:
a. è vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione dell'istituzione scolastica:
b. è vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e quant'altro;
c. qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovranno essere tempestivamente segnalati all'istituzione scolastica;
d. l'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità;
e. i locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività didattica della scuola.
ART. 8 PROCEDURA PER LA CONCESSIONE
1) Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate per iscritto all'Istituzione scolastica almeno 10 giorni prima della data in uso richiesta e dovranno contenere oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della persona responsabile.
2) II Dirigente Scolastico nel procedere alla concessione verificherà se la richiesta è compatibile con il piano di utilizzo dell'Amministrazione e con le norme del presente regolamento.
3) Se il riscontro darà esito negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il riscontro sarà positivo, comunicare al richiedente e all'amministrazione di competenza per eventuali quote di utilizzo previste dal piano comunale.
ART. 9 PROVVEDIMENTO CONCESSORIO
1) II provvedimento concessorio è disposto dal Dirigente Scolastico e dovrà contenere:
a. le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali;
b. il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.
2) La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.



